Le informazioni al consumatore

Secondo l’art. 2 del Reg. 1169/2011 le informazioni al consumatore sono “le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna e la comunicazione verbale”.

Il Responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’Operatore del Settore Alimentare, il quale assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali; inoltre non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità alla normativa.

Pertanto, le informazioni sugli alimenti:

  • non devono indurre in errore il consumatore circa le sue caratteristiche, e non devono attribuire proprietà atte a prevenire, trattare o guarire una malattia;
  • devono essere riportate in un punto evidente, in modo che siano facilmente comprensibili e sufficientemente chiare;
  • non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da elementi grafici o da scritte che possono interferire.

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